Corsi disponibili

Secondo l’art.111 del D.Lgs. 101/2020 e smi il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore soggetto ai rischi derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti riceva una adeguata informazione sui rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro connessi all’attività svolta, sui rischi specifici cui è esposto in relazione all’attività svolta, sulle norme interne di protezione e sicurezza, sulle disposizioni aziendali in materia e sulle conseguenze legate al loro mancato rispetto, sulle misure e sulle attività di protezione e prevenzione adottate. Secondo lo stesso articolo il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore soggetto ai rischi derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti in relazione alle mansioni cui è addetto riceva una formazione sufficiente e adeguata in materia di radioprotezione. L’informazione e la formazione previste sono svolte nell’ambito delle rispettive competenze dagli esperti di radioprotezione e dai medici autorizzati riconosciuti come formatori in materia di salute e sicurezza.

Per le richieste di prestazioni in regime di Sperimentazione da fare tramite "Gestore Richieste" 

La richiesta deve essere fatta partendo direttamente dal “Gestore Richieste” in quanto non occorre la ricetta.
Dati che occorre specificare per identificare la Sperimentazione:
Regime:  SPE – Sperimentazioni AUSL (è sufficiente scrivere SPE nell’apposito campo) 
Ente Pag: xxx. Scrivendo RICPOL e premendo tab appare l’elenco di tutte le sperimentazioni che iniziano così e con il doppio click si seleziona quella di pertinenza. Oppure si può scrivere parte della descrizione tra %. Es:
xxx% e premere Tab
%xxx% e premere Tab

Secondo l’art.111 del D.Lgs. 101/2020 e smi il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore soggetto ai rischi derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti riceva una adeguata informazione sui rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro connessi all’attività svolta, sui rischi specifici cui è esposto in relazione all’attività svolta, sulle norme interne di protezione e sicurezza, sulle disposizioni aziendali in materia e sulle conseguenze legate al loro mancato rispetto, sulle misure e sulle attività di protezione e prevenzione adottate. Secondo lo stesso articolo il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore soggetto ai rischi derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti in relazione alle mansioni cui è addetto riceva una formazione sufficiente e adeguata in materia di radioprotezione. L’informazione e la formazione previste sono svolte nell’ambito delle rispettive competenze dagli esperti di radioprotezione e dai medici autorizzati riconosciuti come formatori in materia di salute e sicurezza.

RADIOPROTEZIONE DEL LAVORATORE A RISCHIO DI ESPOSIZIONE ALLE RADIAZIONI IONIZZANTI: FORMAZIONE SPECIFICA
PER LE PRATICHE EFFETTUATE ALL'INTERNO DEI BLOCCHI OPERATORI, OSPEDALE DI BAGGIOVARA E POLICLINICO.
D.Lgs. 101/2020 – ART. 111

2197- RADIOPROTEZIONE DEL LAVORATORE A RISCHIO DI ESPOSIZIONE ALLE RADIAZIONI IONIZZANTI: FORMAZIONE SPECIFICA
PER LE PRATICHE EFFETTUATE DI CARDIOLOGIA.
Art. 111 e Art. 133, co. 2, lett. c) del D.Lgs. 101/2020 e ss.mm.ii.

Secondo l’art.111 del D.Lgs. 101/2020 il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore soggetto ai rischi derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti riceva una adeguata informazione sui rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro connessi all’attività svolta, sui rischi specifici cui è esposto in relazione all’attività svolta, sulle norme interne di protezione e sicurezza, sulle disposizioni aziendali in materia e sulle conseguenze legate al loro mancato rispetto, sulle misure e sulle attività di protezione e prevenzione adottate. Secondo lo stesso articolo il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore soggetto ai rischi derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti in relazione alle mansioni cui è addetto riceva una formazione sufficiente e adeguata in materia di radioprotezione. L’informazione e la formazione previste sono svolte nell’ambito delle rispettive competenze dagli esperti di radioprotezione e dai medici autorizzati riconosciuti come formatori in materia di salute e sicurezza.

RADIOPROTEZIONE DEL LAVORATORE A RISCHIO DI ESPOSIZIONE ALLE RADIAZIONI IONIZZANTI: FORMAZIONE SPECIFICA
PER LE PRATICHE EFFETTUATE DI CHIRURGIA VASCOLARE.
D.Lgs. 101/2020 – ART. 111

RADIOPROTEZIONE DEL LAVORATORE A RISCHIO DI ESPOSIZIONE ALLE RADIAZIONI IONIZZANTI: FORMAZIONE SPECIFICA
PER LE PRATICHE DI GASTROENTEROLOGIA – ENDOSCOPIA DIGESTIVA
D.Lgs. 101/2020 – ART. 111

RADIOPROTEZIONE DEL LAVORATORE A RISCHIO DI ESPOSIZIONE ALLE RADIAZIONI IONIZZANTI: FORMAZIONE SPECIFICA
PER LE PRATICHE EFFETTUATE DI MEDICINA NUCLEARE.
D.Lgs. 101/2020 – ART. 111

Secondo l’art.111 del D.Lgs. 101/2020 il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore soggetto ai rischi derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti riceva una adeguata informazione sui rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro connessi all’attività svolta, sui rischi specifici cui è esposto in relazione all’attività svolta, sulle norme interne di protezione e sicurezza, sulle disposizioni aziendali in materia e sulle conseguenze legate al loro mancato rispetto, sulle misure e sulle attività di protezione e prevenzione adottate. Secondo lo stesso articolo il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore soggetto ai rischi derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti in relazione alle mansioni cui è addetto riceva una formazione sufficiente e adeguata in materia di radioprotezione. L’informazione e la formazione previste sono svolte nell’ambito delle rispettive competenze dagli esperti di radioprotezione e dai medici autorizzati riconosciuti come formatori in materia di salute e sicurezza.

Secondo l’art.111 del D.Lgs. 101/2020 e smi il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore soggetto ai rischi derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti riceva una adeguata informazione sui rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro connessi all’attività svolta, sui rischi specifici cui è esposto in relazione all’attività svolta, sulle norme interne di protezione e sicurezza, sulle disposizioni aziendali in materia e sulle conseguenze legate al loro mancato rispetto, sulle misure e sulle attività di protezione e prevenzione adottate. Secondo lo stesso articolo il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore soggetto ai rischi derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti in relazione alle mansioni cui è addetto riceva una formazione sufficiente e adeguata in materia di radioprotezione. L’informazione e la formazione previste sono svolte nell’ambito delle rispettive competenze dagli esperti di radioprotezione e dai medici autorizzati riconosciuti come formatori in materia di salute e sicurezza.

RADIOPROTEZIONE DEL LAVORATORE A RISCHIO DI ESPOSIZIONE ALLE RADIAZIONI IONIZZANTI: FORMAZIONE LAVORATORI CLASSIFICATI NON ESPOSTI.
D.Lgs. 101/2020 – ART. 111

RADIOPROTEZIONE DEL LAVORATORE A RISCHIO DI ESPOSIZIONE ALLE RADIAZIONI IONIZZANTI: FORMAZIONE SPECIFICA
PER LE PRATICHE EFFETTUATE DI ORTOPEDIA.
D.Lgs. 101/2020 – ART. 111

RADIOPROTEZIONE DEL LAVORATORE
A RISCHIO DI ESPOSIZIONE ALLE RADIAZIONI IONIZZANTI: FORMAZIONE SPECIFICA IN RADIOLOGIA
D.Lgs. 101/2020 smi – ART. 111

RADIOPROTEZIONE DEL LAVORATORE A RISCHIO DI ESPOSIZIONE ALLE RADIAZIONI IONIZZANTI: FORMAZIONE SPECIFICA
PER LE PRATICHE DI RADIOTERAPIA.
D.Lgs. 101/2020 – ART. 111